Riteniamo importante ed utile riepilogare la situazione relativa alla applicazione della Direttiva sui servizi.


 Le Commissioni II e X della Camera, l’11 marzo 2010, invitavano il Governo, “al fine di evitare interpretazioni estensive alla nozione di risorse naturali”, a valutare l’opportunità di escludere l’equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali e liberare così gli stessi dall’ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein.


·   Il Parlamento Europeo, nella seduta del 5 luglio 2011, ha approvato un ordine del giorno che esprime preoccupazione per la “possibilità che la Direttiva 2006/123/CE possa essere applicata, negli Stati Membri, estendendo il concetto di risorsa naturale anche al suolo pubblico, producendo così limitazioni alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

 

·   La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 luglio 2011 ha approvato un documento, poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoposto al vaglio “tecnico” della Conferenza Unificata (il 21 luglio 2011), che propone un intervento chiarificatore sulla nozione di risorse naturali, così come contenuta nell’art. 16 del D.lgs 59á°¦nbsp;e dei criteri per mantenere, in ogni caso, l’assetto attuale della normativa circa i requisiti per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi, continuando a dare preferenza all’anzianità e alla valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata.

 

·   In data 21 luglio 2011, la Regione Piemonte, recependo l’orientamento deliberato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e accogliendo la raccomandazione espressa dal Parlamento Europeo, ha disposto con proprio provvedimento normativo l’esclusione del commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione del Dlgs 59/2010.

 

Spetta ora al Governo ed in modo particolare al Ministero dello Sviluppo Economico predisporre una risoluzione normativa, peraltro largamente condivisa nel Paese ed attesa dalle oltre 170.000 imprese che operano nel commercio su aree pubbliche, che accogliendo la mozione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, risolva la controversia per il meglio e senza danno alcuno per la Categoria

Questo elemento non è stato ancora configurato.
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Titolo

alleghiamo le considerazioni e le conclusioni a cui e’ giunto il nostro lavoro di interpretazione e studio comparativo della Direttiva comunitaria cosiddetta “Bolkestein” con il decreto legislativo nazionale di attuazione della stessa, contraddistinto dal n. 59 del 2010.
Ebbene dai contributi e allegati normativi analizzati in questi ultimi tempi, abbiamo potuto rilevare come lo spirito originario della Direttiva sia stato alterato dal Decreto di attuazione del maggio 2010.
Il nostro settore non era in alcun modo interessato da tale normativa e la sua innaturale inclusione e’ stata una forzatura per altro non giustificata dal dettato normativo e in aperto contrasto con i pareri espressi in Parlamento dalle Commissioni II e X della Camera dei Deputati che, nei lavori preliminari, invitavano “ad escludere espressamente l’equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali” sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria sia per non penalizzare il settore del commercio sulle aree pubbliche.

Il commercio su spazi ed aree pubbliche prevede dal lontano 1998 (D.Lgs. 114/98) il rinnovo decennale delle concessioni dei posteggi, rinnovo tacito e senza alcuna formalita’ per il concessionario.
Il posteggio va ricordato e’ il valore intrinseco dell’attivita’, rappresentandone da solo oltre il 90% del valore di avviamento in caso di cessione di azienda.
Da tale data il Commercio su aree pubbliche e’ stato di fatto liberalizzato perche’ ogni Comune puo’ liberamente disporre delle aree assegnate (ad esempio concedendo la stessa area a fine lavoro per  altri utilizzi (vedasi bar e ristoranti)) o aumentare a proprio piacimento, con il solo limite della programmazione, il numero dei posteggi e delle aree mercatali.
Chiediamo pertanto la completa riscrittura dell’art. 70 del D.Lgs. 59/2010, cosi’ come alla fine del presente documento.


Considerazioni per una giusta esclusione dal campo applicativo.

Tale forma distributiva per il fatto di essere tacitamente rinnovata anche se in assenza di esplicito riferimento normativo (ma ci sono ormai usi e consuetudini consolidate da decenni) in base all’art. 11, comma 1, lettera a) della normativa europea e dell’art. 19, comma 2, lettera a) del Decreto di recepimento,  deve avere una durata illimitata ed ogni eventuale limitazione deve essere motivata da un interesse generale “imperativo”.

L’art. 12 della Direttiva Europea che titola “selezione tra diversi candidati” e’ del tutto evidente che non intendeva  riferirsi a situazioni ed avviamenti consolidati ma a nuove richieste di ingresso nel settore. E non si puo’ replicare che questa normativa di fatto rende tutti potenziali candidati perche’ non e’ innovativa ma regolatrice di fatti giuridici gia’ esistenti e consolidati.

La normativa Bolkestein e’ una direttiva relativa “ai servizi nel Mercato Interno” e non puo’ riferirsi ad una attivita’ “non servizio”. Perche’ il commercio non e’ una attivita’ di servizio ma di scambio di beni. Commercio e Servizi sono due concetti diversi e non confondibili.


Il nostro settore non e’ minimamente interessato da “scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili” e non gode di situazioni di sfruttamento di beni pubblici in regime di monopolio o utilizzo esclusivo perche’ l’area occupata dal banco o dall’automezzo attrezzato, a fine lavoro torna a disposizione di tutti e come detto, a volte, anche di altre attivita’ commerciali.

Non siamo da confondere con altre attivita’ (vedi sfruttamento di cave, sorgenti, ed altre concessioni) che effettivamente limitano il pubblico godimento del bene (con cancelli, recinzioni e/o segnaletica di proprieta’ privata).

Molti commercianti su aree pubbliche hanno acquistato l’avviamento commerciale della loro attivita’ commerciali con scritture private e autenticate che ne attestano fiscalmente e amministrativamente la legittima proprieta’ privata. La proprieta’ privata e’ un bene Costituzionalmente tutelato (art. 42).

Il lavoro e’ un altro bene Costituzionalmente tutelato (art.4) e si affida allo Stato il compito di tutelarlo in tutte le sue forme  (sia autonomo che dipendente) (art. 35).

La competenza sulla durata delle concessioni, anche in deroga all’art.16 del    D.Lgs. 59/2010 e’ affidato con intesa della Conferenza unificata, alle Regioni che, in base al novellato art. 117 della Costituzione, possono stabilire  i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
Cosiddetta “Bolkestein” formalmente direttiva 2006/123/CE
Pubblicazione :  Strasburgo, 27 dicembre 2006


Articolo 11.

Durata di validità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:
a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;
b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;
c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve  effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l’autorizzazione.
3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all’obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all’articolo 6 dei seguenti cambiamenti:
a) l’apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 12.

Selezione tra diversi candidati
1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.


IL DECRETO LEGISLATIVO  N.  59/2010

L’8 Maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 59/2010 avente come oggetto “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

Art. 16
(Selezione tra diversi candidati)
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.

 

Art. 19
(Efficacia delle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:
    a) previsione di un rinnovo automatico, purche' compatibile con le disposizioni del presente decreto;
     b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;
     c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui e' subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.

Art. 70
(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società dì persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.".
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione dì cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.".
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: ''della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo, in particolare, per il consumo dì alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda dì mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche " .
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

LA NOSTRA PROPOSTA DI RISCRITTURA DELL’ART. 70 DEL D.LGS. N. 59/2010.

Art. 70

(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. I luoghi su cui si svolge il commercio su aree pubbliche, le piazze, le vie e/o i luoghi privati in cui si svolgono manifestazioni commerciali con caratteristiche mercatali e aperte al pubblico, non sono da ricomprendersi fra le risorse naturali in quanto non sono limitate o insufficienti, né lo sono le capacità tecniche disponibili, né è impedito ai comuni di aumentarne il loro numero. La durata delle autorizzazioni/concessioni è quindi illimitata così come previsto dagli art. 16 e 19 del presente decreto;
2. La procedura concorsuale mediante bando pubblico e’ prevista soltanto per le autorizzazioni/concessioni disponibili o non assegnate, così come previsto dal precedente articolo 16 e dalle regolamentazioni regionali attuate a norma del titolo X e dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998. Esse hanno la medesima durata indicata al precedente comma 1.
3. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione/concessione rilasciata a persone fisiche o a società dì persone.".
4. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o società di persone, intende avviare l'attività. L'autorizzazione dì cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.".
5. La regolamentazione regionale e comunale continua ad ispirarsi al Titolo X, Commercio al dettaglio su aree pubbliche, del d.lgs. 114/1998, in deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale, come stabilito all’art. 1 comma 2 del presente decreto, e per la particolarità di esercizio dell’attività degli operatori ambulanti che necessitano di avere un quadro normativo uniforme nei territori in cui esercitano. A tal fine sia i comuni che le regioni perseguono intese, anche con l’ausilio delle associazioni provinciali di categoria, per addivenire a dei regolamenti il più omogenei possibile.
6. L’art. 28 del d.lgs 114/1998 è disapplicato nelle disposizioni in contrasto con quanto previsto nel presente articolo ed altrettanto per qualsiasi disposizione regionale. Con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico si dispone l’adeguamento alla normativa vigente affinché sia le regolamentazioni regionali che quelle comunali siano coerentemente conseguenti alle disposizioni europee e a quanto disposto nel presente articolo.quanto disposto nel presente articolo.
 

Titolo