Con la presente legge si va a modificare il Codice del Commercio di cui alla legge regionale 28/2005 in relazione a disposizioni che disciplinano la vendita in outlet, gli obblighi di presentazione del Documento unico di regolarità  contributiva (DURC) per l'attività  di commercio su aree pubbliche ed iniziative volte a contrastare l' abusivismo commerciale, attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio, azioni di carattere sociale ed educativo in grado di favorire la cultura della legalità .

DURC EMILIA ROMAGNA

DURC Ambulanti

Il 25 febbraio 2011 entra in vigore la legge di disciplina per l'obbligo di presentazione del DURC, da parte delle imprese esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche.


La nuova normativa della Legge Regione dell'Emilia Romagna n°1 del 2011, conferma l'obbligo di presentazione ai Comuni competenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle imprese di Commercio Ambulante in occasione di:

rilascio
reintestazione o subingresso delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche
Viene inoltre previsto, per le imprese già in attività, anche l'obbligo di presentazione entro il 31 Gennaio di ogni anno del DURC al Comune o ai Comuni competenti. Per l'anno in corso ovviamente la scadenza è fissata al 31 gennaio 2012.
Per quest'ultimo adempimento i Comuni non hanno ancora reso note le modalità operative. Sarà nostra cura comunicarle non appena definite.
Le imprese che non sono iscritte all'INAIL e quindi non sono nelle condizioni di poter richiedere il DURC, dovranno presentare un documento equivalente rilasciato dall'INPS (Certificato di Regolarità contributiva).

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la sospensione e poi la revoca dell'autorizzazione.
In considerazione dell'importanza dell'adempimento si invitano le imprese del settore a verificare per tempo la regolarità della propria posizione contributiva e nel caso ad intervenire in modo opportuno.

DURC PIEMONTE

La normativa regionale prevede il Durc venga presentato, ogni anno, entro il 30 aprile presso il comune. Interessate, tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base  dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma tinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica

DURC MARCHE

La normativa regionale prevede che il durc venga presentato, ogni anno, entro il 31 gennaio presso il comune. Interessati, chi esercita attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi

DURC LOMBARDIA

La normativa regionale prevede uno specifico documento di attestazione (Carta di esercizio) che comprende il Durc, mentre quest’ultimo è richiesto singolarmente agli operatori ambulanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

DURC UMBRIA

La giunta regionale ha approvato già da dieci giorni la delibera che introduce l’obbligo del durc anche nell’esercizio del commercio ambulante sulle aree pubbliche regionali dando piena attuazione alla legge e la relativa delibera sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale il prossimo 20 luglio. La nuova disciplina approvata dalla Giunta regionale il 5 luglio scorso, che entrerà in vigore dal prossimo 2012, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno Per la verifica di regolarità, tutte le imprese” operanti su area pubblica dovranno presentare ai Comuni competenti, al fine di dimostrare la loro regolarità, il D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con collaboratori familiari, rilasciato dagli enti preposti nell’anno in corso o il Certificato (o Attestazione) di regolarità contributiva, in caso di azienda individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari, rilasciato dall’Inps nell’anno in corso. Entro il 28 febbraio il Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante in quanto sede nella quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività, o il Comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. I Comuni subordinano l’accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, mercati e posteggi fuori mercato, alla regolarità dell’impresa richiedente.
Ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva il Comune, sempre entro il 28 febbraio di ogni anno, rilascia e trasmette apposita attestazione di avvenuta verifica con esito positivo che dovrà essere allegata alla relativa autorizzazione.
Qualora il Comune non riscontri la regolarità contributiva dell’impresa, si sospende la validità dell’autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca. Nel caso in cui ad accertare l’irregolarità sia un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell’autorizzazione, lo stesso provvede ad informare il Comune di rilascio.
La partecipazione a fiere, mercati su aree pubbliche e posteggi fuori mercato da parte di imprese comunitarie o di soggetti abilitati in altre regioni italiane sarà subordinata alla presentazione del DURC o del Certificato di regolarità contributiva o altra documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro d'origine o dal Comune in cui si è ottenuto il titolo abilitativo mentre la partecipazione a fiere che si svolgono nel territorio della regione Umbria e per le quali sì è provveduto all’approvazione delle relative graduatorie pluriennali, sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva degli assegnatari per ogni singola edizione.


 

DURC TRENTINO - ALTO ADIGE

Il Durc va presentato, ogni anno, entro il 31 marzo